SPEDIZIONI: FACCIAMO CHIAREZZA

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    Ciao bella gente,

    visto che ultimamente i corrieri pare facciano particolarmente tribolare in diverse zone (io mai avuto un problema in diversi anni, ma ultimamente anche qua c'è da avere paura), ho trovato questo specchietto su un altro forum che frequento che spiega molto bene la regolamentazione sulle spedizioni (valgono sia tra privati che persone giuridiche).

    Le integrazioni varie di Paypal non sono menzionate, se qualcuno conosce bene (ma bene, non il solito "Paypal ti rimborsa tutto vai tranquillo" perchè non è sempre vero) fa un piacere alla community nel scriverlo qui in modo chiaro.

    Cit. da www.juzaphoto.com

    "Nelle vendite on line la merce viaggia sempre a carico del destinatario acquirente e sotto il suo rischio. Il venditore non può rispondere per il danneggiamento o per la perdita del prodotto non assicurato, durante la spedizione del medesimo.
    La legge non addossa al venditore on line , questa responsabilità di tipo oggettivo, durante la spedizione del prodotto.
    I contratti relativi al commercio elettronico, per la natura di tali affari, si concludono nel tempo e nel luogo dell'inizio dell'esecuzione, ossia con il passaggio del prodotto dal venditore al vettore corriere che si occuperà della spedizione.
    Si applica pertanto ai contratti relativi al commercio elettronico, l'articolo 1327, I comma, del codice civile.

    Art. 1327 del codice civile. Esecuzione prima della risposta dell'accettante.

    Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.

    In caso di spedizione non assicurata contro danni e furto, chi riceve la merce danneggiata, non può agire nei confronti del venditore, ma soltanto nei confronti del corriere, ai sensi dell'articolo 1693, I comma, del codice civile.

    Art. 1693 del codice civile. RESPONSABILITA` PER PERDITA E AVARIA

    Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario."
     
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    ci sarebbe da dire anche che chi usa i corrieri online compra una lettera di vettura non fa la spedizione diretta ma la fa fare a spediamo.it o altri soggetti online.

    quindi in caso di reclamo deve farlo il mittente che è spediamo.it, spedire.com etc. solo con TNT click siamo direttamente noi a spedire.

    oltre a questo inutile assicurare un pacco se la merce è senza scontrino EU che ne comprovi il valore. è inutile assicurare un bene com prato fuori EU anche se si ha la fattura Paypal
     
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    Esatto Maurizio, precisazioni fondamentali
     
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    Grazie per il post ragazzi!
     
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    Nonostante ricevute, foto etc etc la sede Sda di Brescia ha avuto il coraggio di dichiarare a spediamo.it che il mio imballo non era idoneo 😂😂😂
    Ora sto aspettando che qualcuno venga a fare una verifica. Ma ci credo davvero poco.
    Figurarsi che il solito ragazzo di Sda che mi fa ritiri e consegne si è scusato lui per L operato dei suoi colleghi..
    Senza parole..
     
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    Chi nen po’ toccà la padrona s’alliscia ji cane!

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    CITAZIONE (stevo @ 5/2/2016, 15:42) 
    Nonostante ricevute, foto etc etc la sede Sda di Brescia ha avuto il coraggio di dichiarare a spediamo.it che il mio imballo non era idoneo 😂😂😂
    Ora sto aspettando che qualcuno venga a fare una verifica. Ma ci credo davvero poco.
    Figurarsi che il solito ragazzo di Sda che mi fa ritiri e consegne si è scusato lui per L operato dei suoi colleghi..
    Senza parole..

    http://www.brocardi.it/codice-civile/libro...ii/art1693.html

    Dispositivo dell'art. 1693 Codice Civile
    Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo III - Dei singoli contratti (artt. 1470-1986) → Capo VIII - Del trasporto → Sezione III - Del trasporto di cose
    (1) Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria [1696] delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova (2) che la perdita (3) o l'avaria è derivata da caso fortuito (4), dalla natura o dai vizi delle cose (5) stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario [1218] (6).
    Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio.

    Note
    (1) La norma configura e presume una responsabilità definita ex recepto, in quanto essa sorge con la consegna (receptio) del bene. La dottrina ritiene che alla responsabilità contrattuale (1218 c.c.) si affianchi quella extracontrattuale (2043 c.c.).

    (2) La norma prevede una responsabilità particolarmente grave e dispone che la prova liberatoria non operi in modo negativo: il vettore, cioè, non deve dimostrare di aver usato la diligenza impostagli (1176, 2 c.c.) ma quale sia la causa della perdita o dell'avaria tra quelle indicate.

    (3) Ad esempio, per consegna ad un soggetto diverso dal destinatario.

    (4) Il fortuito è un evento assolutamente imprevedibile ed inevitabile da parte del vettore. E' tale, ad esempio, un fulmine che incendia la cosa trasportata.

    (5) Ad esempio un bene facilmente deperibile che sia già parzialmente avariato.

    (6) Ad esempio, questi omettono di indicare che la merce è surgelata e deve essere assoggettata a particolare cautela nella custodia.
     
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    Scusate, se invece il corriere lascia incustodito il furgone e qualcuno ruba dei pacchi come è successo nel mio caso in una via di roma,la responsabilità su chi ricade?
     
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    CITAZIONE (Nìck 92 @ 6/2/2016, 13:53) 
    Scusate, se invece il corriere lascia incustodito il furgone e qualcuno ruba dei pacchi come è successo nel mio caso in una via di roma,la responsabilità su chi ricade?

    se c'è una denuncia sul ladro su chi vuoi che ricada la responsabilità, scherzo :D

    si chiamano eventi fortuiti. come può essere un incendio o un allagamento. se succede in magazzino credo ci sia un assicurazione.

    ma non so se siano assicurati anche quando i beni siano nel furgone, ma una cosa è scassinarlo e una cosa è l'incuria di alcuni corrieri che vedo lasciare

    il furgone aperto durante la consegna.
     
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    Nella denuncia non era specificato se il furgone era incustodito o meno e neanche se hanno preso il ladro..la società di spedizione non ci ha neanche contattati.
     
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    CITAZIONE (Nìck 92 @ 6/2/2016, 20:07) 
    Nella denuncia non era specificato se il furgone era incustodito o meno e neanche se hanno preso il ladro..la società di spedizione non ci ha neanche contattati.

    dire che il furgone era aperto ed incustodito è una grave ammissione di colpa. la compagnia ti licenzierebbe immediatamente credo.

    credo che la compagnia di trasporto aspetti gli esiti delle indagini, tradotto: se ne frega di parlare e dare spiegazioni non ci rimette nulla.
     
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